Con la sentenza n. 1952 del 27 marzo 2018 i giudici del TAR Campania sono tornati a pronunciarsi sulla questione inerente l’obbligo di indicazione separata all’interno dell’offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali.
In particolare i giudici campani hanno chiarito che l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria e non può formare oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..
Il TAR ha evidenziato, infine, che tale obbligo di indicazione separata sussiste anche se non previsto dal bando di gara, in quanto la citata previsione ha natura imperativa, non derogabile dal bando, pertanto, la stessa si inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi.
Di seguito il testo integrale della sentenza.
01952/2018 REG.PROV.COLL.
03187/2017 REG.RIC.
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